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Startup (Getty Images)

Si fa presto a dire startup. Le forme societarie e i settori di attività riservano, nell’intricata giungla delle leggi italiane, agevolazioni o peculiarità che chi vuole lanciarsi in un’impresa innovativa è bene che conosca. Abbiamo realizzato una sintesi per orientarsi in questo campo.

I founder che iniziano una attività imprenditoriale devono decidere come costituirsi, destreggiandosi tra le varie forme societarie esistenti. Chi intende avviare l’attività in Italia può scegliere tra la forma più snella – ma fin troppo semplice – della srl semplificata o della classica srl o ancora della più sofisticata spa. Chi, invece, ha già una società fuori dai confini italiani, può decidere di stabilire in Italia una sede secondaria della società estera già esistente.

Gli imprenditori innovativi prediligono la forma della startup, iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese. La startup può essere costituita adottando qualsiasi tipo societario dell’ordinamento italiano e addirittura come sede secondaria di società estera.

I requisiti per ottenere l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative sono parecchi ed è necessario maneggiarli con estrema cura e professionalità. Certamente, se ci soni i requisiti, le startup godono di interessanti agevolazioni economiche in fase di avvio e agevolazioni fiscali per chi investe nelle stesse.

Perché scegliere una srl semplificata

L’imprenditore innovativo ha una prima e più snella possibilità: costituirsi sotto forma di srl semplificata. Ci sono vantaggi economici in sede di costituzione: non sono dovuti i costi per l’imposta di bollo, i diritti per l’iscrizione e la tassa annuale per il registro delle imprese e non è previsto compenso per il notaio per l’atto costitutivo.

Si può scegliere solo un modello standard di poche righe, che contiene le indicazioni vitali per la nascita della società: denominazione, sede, oggetto sociale, definizione dell’organo amministrativo. Non è, invece, possibile regolamentare i delicati rapporti tra i founder, perché non si può adottare uno statuto che contenga clausole statutarie che disciplinano la vita della società e la governance. Modello perfetto per chi – persona fisica – parte da solo ed è amministratore del proprio veicolo.

Per chi opera nel turismo

Le startup turismo hanno come oggetto la promozione dell’offerta turistica nazionale tramite l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Per queste startup ci sono ulteriori vantaggi economici in sede di costituzione rispetto alle altre.

Non sono dovuti i costi per l’imposta di bollo, i diritti per l’iscrizione e la tassa annuale per il registro delle imprese, come per tutte le startup. Inoltre, le startup turismo non pagano l’imposta di registro, i diritti erariali e le tasse di concessione governativa, se costituite da persone fisiche under 40 anni. Anche in questo caso è possibile partire con una srl semplificata.

Come installare una società secondaria di una startup straniera

Molti founder hanno iniziato la propria attività all’estero, costituendo una società nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in altri paesi europei. Se hanno la necessità di operare anche nel nostro paese e non intendono costituire un veicolo italiano, possono aprire una sede secondaria della società estera già esistente. La sede secondaria non è un soggetto giuridico a sè stante: comunque, può ottenere l’iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative. Il processo è piuttosto delicato, ma, se seguito con professionalità, può portare ai risultati sperati.

Come costituire una startup a vocazione sociale

Le startup a vocazione sociale operano in alcuni settori specifici di particolare valore sociale (, per esempio assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale). Un vantaggio, che rende più accessibile e flessibile il processo burocratico di costituzione della società, consiste nel non dover iscrivere queste startup nel registro delle imprese sociali, ma nella sezione speciale dedicata alle startup innovative.

È utile sottolineare che non sono organizzazioni di volontariato ma organizzazioni orientate al profitto. Ciò che le distingue dalle altre tipologie di startup è l’analisi degli effetti generati dalla loro attività, contenuti e dettagliati in un documento di descrizione dell’impatto sociale che si intende generare. Per le società di nuova costituzione è necessario autocertificare lo status di startup innovativa a vocazione sociale. Il documento di descrizione dell’impatto sociale deve essere presentato contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti, entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Cos’è una società benefit

Innovazione e beneficio comune si incontrano. Come? Grazie alla startup innovativa società benefit. Questa tipologia di startup innovativa combina l’alto valore tecnologico con l’obiettivo di ottenere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, operando in mondo responsabile, sostenibile e trasparente. La startup può nascere al momento della costituzione come società benefit oppure, se già costituita, può assumere la qualifica di benefit in un momento successivo tramite la modifica dello statuto.

L’oggetto sociale deve indicare le finalità specifiche benefit che si scelgono di perseguire. Una volta all’anno l’organo amministrativo renderà conto ai soci, tramite una relazione, degli obiettivi raggiunti e di quelli predisposti per l’esercizio successivo. Il beneficio comune può essere perseguito non solo tramite lo svolgimento della propria attività, ma anche attraverso singoli atti quali donazioni o atti gratuiti di ogni tipologia.

 

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Dalla scelta della srl semplificata alla forma della società benefit, dalla vocazione sociale alle agevolazioni per il turismo
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